Agevolazioni fiscaliChiesa, non profit e finalità solidaristiche.
In questi giorni, è tornata alla ribalta la richiesta (questa volta dei Radicali italiani, anche se forse non hanno calcolato i “danni collaterali” delle loro istanze) di abrogare le agevolazioni fiscali che il nostro ordinamento riconosce a favore della Chiesta Cattolica. Ora, a tacere del fatto che non si tratta di regali concessi da uno Stato particolarmente sensibile alle richieste del Vaticano, bensì di accordi sanciti costituzionalmente tra Governo italiano e Stato del Vaticano (Patti Lateranensi), vorrei provare ad allargare l’orizzonte del tema trattato, in quanto in sé foriero di possibili evoluzioni, anche guardando all’esperienza anglosassone, tradizionalmente terreno fertile e consolidato di favor legis nei confronti delle realtà ed organizzazioni della società civile.
Invero, la discussione che si è aperta circa le agevolazioni fiscali riconosciute in capo alla Chiesa Cattolica, riguardano – per molti aspetti – quelle riconosciute a favore della più ampia categoria degli enti non commerciali, traduzione tributaria della definizione civilistica di organizzazioni senza scopo di lucro (non profit). Prima dell’Unità di Italia, furono approvate le c.d. “leggi Siccardi” con le quali l’allora Stato Piemontese decise di incamerare le proprietà ecclesiastiche (ma non diversamente avvenne in altri Stati europei nei confronti di organizzazioni laiche), in quanto emblema di un fenomeno negativo che lo Stato intendeva combattere, ossia quello della c.d. “manomorta”. Si trattava di proprietà, frutto spesso di lasciti, donazioni, legati vincolati alla realizzazione di ciò che noi oggi con linguaggio moderno chiameremmo “finalità di pubblico interesse”, che tuttavia contraddicevano la dottrina fisiocratica, secondo la quale la ricchezza doveva produrre a sua volta ricchezza. Da questo principio discendeva dunque l’impossibilità di poter accogliere nel sistema economico ricchezze immobilizzate che non erano destinate ad essere immesse nel mercato per essere a loro volta oggetto di scambio. Si tratta di un’avversione – epurata del carattere anticattolico - che ancora, tavolta, alimenta qualche presa di posizione nei confronti dei corpi intermedi, che pure la Costituzione (artt. 2, 18, 38 u.c. e 118 u.c.) garantisce e valorizza. Storia, diritto e, in termini più moderni, fisco si intrecciano nell’approccio alle organizzazioni non profit. Invero, non occorre scomodare i Radicali per rintracciare i tratti della diffidenza nei confronti degli enti non lucrativi (di cui questo sito ha sempre dato contezza, in uno anche con gli esempi positivi). Si tratta proprio di un atteggiamento peculiare italiano: seppure riconosciute, valorizzate e radicate nel nostro sostrato sociale ed economico (si pensi al recente intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione dell’inaugurazione della Mostra sui 150 anni di sussidarietà presentata al Meeting di Rimini), le organizzazioni non profit sono ancora lontane dall’aver trovato un approdo sicuro, in specie circa la loro “identità”. Identità, questa, che al contrario Oltre Manica caratterizza da sempre l’agire delle charities britanniche. Infatti, l’attività svolta dalle organizzazioni non profit che si dedicavano alla cura e all’assistenza delle classi meno agiate della società britannica furono sempre trattate con estremo favore dal sistema giuridico ed amministrativo inglese. Ciò significava maggiore libertà di azione per tutte quelle aggregazioni filantropiche e di beneficenza, che facevano del loro tempestivo ed adeguato intervento la più nobile virtù. L’esperienza anglosassone é tutta definita dalla ricerca di intese e di collaborazione con le associazioni ed organizzazioni volontarie che operavano nell’ambito della collettività. Ciò conseguiva alla chiara identificazione di tali corpi volontari in quanto enti essenziali e necessari per lo svolgimento di attività e compiti ritenuti pubblici, ossia riguardanti l’intera comunità o parte integrante di essa. Anche in epoca più recente, in cui fu coniato il termine Welfare State, in Gran Bretagna le associazioni volontarie furono pioniere nella sfera dei cosiddetti servizi sociali (sanità, assistenza, scuola, ospedali, etc.): le amministrazioni centrali e locali richiedevano la presenza di rappresentanti delle non-profit organizations nei comitati gestionali dei servizi relativi. Alle associazioni volontarie inglesi fu sempre riconosciuto il carattere di “organizzazioni di pubblica utilità”, in virtù del quale esse potevano beneficiare di finanziamenti e sostegno da parte delle amministrazioni statali, senza per questo perdere i connotati privatistici che le definivano. Il controllo esercitato dagli organi statali corrispondeva a ciò che in termini inglesi si definisce supervision, espressione che rispecchia ottimamente il carattere di controllo super partes esercitato dalle Corti di giustizia e dalle Charity Commissions nominate nei diversi distretti di contea. Per contro, in Italia manca una identificazione unitaria tra scopi (socialmente meritori) perseguiti dalle organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, patronati, ecc.) e provvidenze agevolative a favore delle attività svolte. Ciò che si intende evidenziare è che le agevolazioni, le esenzioni, le detassazioni et similia esistono sì, ma quali riconoscimenti delle attività svolte in sé e non in quanto espressione ed epifenomeno delle finalità perseguite. E su questo diaframma si è costruita la storia più fiscale che civilistica delle organizzazioni non profit, in specie in questi ultimi anni, di caccia a nuove risorse da recuperare attraverso il recupero dell’evasione fiscale. Non si può revocare in dubbio che chi evade vada perseguito, ma è anche vero che non si “possono buttare via le 99 mele buone se nel cesto una è marcia”. Se davvero si intende modificare l’art. 41 della Costituzione sulla libertà economica secondo il principio classico della tradizione di common law “è lecito fare ciò che la legge non proibisce”, si potrebbe invero partire proprio dal comparto delle organizzazioni senza scopo di lucro. Ed è proprio questo – a mio avviso – il punto cruciale che merita e deve essere dibattuto, affrontato e risolto, se davvero si vuole promuovere una welfare society fondata sul principio di sussidiarietà. E in questa riflessione deve poterci stare la considerazione attenta sulle modalità più opportune ed efficaci di considerare le attività commerciali realizzate dagli enti non profit e dagli enti ecclesiastici. Su questo punto, sarebbe auspicabile una dose inferiore di generalizzazione da parte di quanti (e non sono solo i nostalgici di “Porta Pia”) intravedono negli enti non profit (e quindi in quelli ecclesiastici) evasori incalliti, in quanto ad essi sono riconosciute – a loro drie - indebite agevolazioni fiscali. Ora, come altre volte su questo sito abbiamo ribadito, il dato fattuale da cui partire è la finalità perseguita che, se meritoria di tutela giuridica in quanto di pubblica utilità, deve poter essere valorizzata e sostenuta attraverso forme di incentivazione ovvero di sostegno anche di natura fiscale. Se l’attività perseguita dalle organizzazioni non profit in senso lato si configura quale attività imprenditoriale (e quindi commerciale secondo i parametri tributari), in quanto si rivolge ad un mercato pagante, al pari di quello che potrebbe realizzare una impresa tradizionale, allora è opportuno (anche per le attività svolte dagli enti ecclesiastici) ragionare sul livello di attrazione di queste attività nel campo di quelle soggette a tassazione. Non occorre scomodare comparazioni circa i costi inferiori che l’azione delle organizzazioni non profit è in grado di assicurare rispetto agli interventi diretti delle istituzioni statali (comparazione peraltro talvolta fuorviante in quanto perpetua la contrapposizione tra Stato e società civile) per affrontare l’apporto delle organizzazioni senza scopo di lucro. Occorre invece por mano ad una revisione organica e quindi civilistica (sembrava almeno questo l’intento della legge delega per la riforma del Libro Primo del Codice Civile che tuttavia al momento sembra essere su un binario morto) delle organizzazioni non profit nel nostro Paese. In primis, si tratta di difendere le finalità di pubblica utilità perseguite dalle organizzazioni non profit e, quindi, stabilire le giuste connessioni tra attività svolte e quelle finalità. In secondo luogo, in un contesto moderno, aperto, europeo e competitivo, poi, serve apprezzare lo svolgimento da parte delle organizzazioni non profit di attività imprenditoriali e commerciali che, come tali, dovranno subire un trattamento simile se non identico a quelle svolte dalle imprese commerciali (in questo senso, abbiamo già un esempio positivo nella disciplina dell’impresa sociale). Laicità di approccio, pragmatismo nelle soluzioni e ricerca di assetti più congeniali a permettere che effettivamente le persone, i corpi intermedi e i cittadini in generale possano compiere attività realizzatrici della persona dovrebbero essere le componenti per una riforma del comparto non profit che forse potrebbe far uscire (per una volta) il confronto dall’anacronistica contrapposizione tra “Guelfi” e “Ghibellini". A cura di Alceste Santuari |