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La casa di accoglienza dell’ente ecclesiastico

applicazione dell’art. 91-bis del d.l. 1/2012

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L’art. 91 – bis del d.l. 1/2012 recita quanto segue:
 
“Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali
1. Al comma 1, lettera i) , dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalità non commerciali».
2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale.
4. È abrogato il comma 2 -bis dell’articolo 7 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.”
 
L’articolo testé riportato, dunque, restringe l’ambito di applicazione dell’esonero a favore degli enti ecclesiastici previsto dalla precedente normativa (d.l. 203/2005), eliminando il riferimento alle attività non aventi “esclusivamente natura commerciale” e introducendo il principio generale secondo cui l’agevolazione è riconosciuta soltanto nel caso in cui le attività vengano svolte “con modalità non commerciali”. Nel caso in cui l’ente ecclesiastico svolga attività ricettiva, occorre attentamente considerare e verificare se nello svolgimento di detta attività:
1. ricorrano le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione, le quali segnatamente riguardano i beneficiari (utenti) dell’attività medesima, che devono risultare appartenenti a particolari categorie di soggetti in situazioni di svantaggio;
2. si applichi un “approccio” di mercato, vale a dire se le rette applicate non siano tali da coprire soltanto i costi di gestione.
 
Qualora si riscontrasse un “atteggiamento” commerciale nella conduzione dell’attività di accoglienza all’interno dell’immobile dell’ente ecclesiastico, si potrà ravvisare un utilizzo promiscuo, circostanza che l’art. 91-bis d.l. 1/2012 prende in esame stabilendo:
a) l’accatastamento della porzione commerciale, atteso che la medesima sia dotata di autonomia funzionale e reddituale, ovvero
b) la presentazione di un’apposita dichiarazione secondo modalità che saranno indicate in un apposito decreto (da emanarsi).
 
Preme evidenziare che in entrambi i casi, la decorrenza è prevista a far data dal 1 gennaio 2013. Da ciò consegue che qualora si dovesse registrare un utilizzo “misto” non risulta possibile per quest’anno (2012) usufruire dell’esenzione, neppure limitatamente alla parte non commerciale.
 con Decreto Mef del 24 maggio 2012 le regole attuative sulle modalità di applicazione dell’imposta di bollo su conti correnti e libretti di risparmio.


 
 A cura del prof. Alceste Santuari
 
 
 
 

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