Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo della fattura elettronica

Tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi verso sia operatori Iva che consumatori finali potranno essere solo fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. L’obbligo vale sia tra due operatori Iva, sia verso un consumatore finale da parte di un operatore Iva. La fattura elettronica si differenzia da quella cartacea, in generale, per due aspetti:
– va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
– deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di “postino” che:
– verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee) e l’indirizzo telematico (il codice destinatario o l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
– controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il Codice Fiscale del cliente siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli, il SdI consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una ricevuta di recapito, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che rientrano nel regime forfettario. Questi operatori possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni. A tali categorie di operatori si possono aggiungere i piccoli produttori agricoli, i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica determina dei vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale. Infatti:
– per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva;
– per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di cinquecento euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di due anni;
– qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono, in qualsiasi momento, consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Luca Frildini