Il 30 giugno scade il termine per la pubblicazione dei contributi pubblici

Cosa devono fare gli enti non profit e del Terzo settore che hanno ricevuto nel 2020 almeno diecimila euro da pubbliche amministrazioni.

Il prossimo 30 giugno scade il termine relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2020 dalle organizzazioni non profit qualora siano pari o superiori a diecimila euro. Questo atto di trasparenza riguarda enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni, fondazioni e Onlus che hanno ottenuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (ovvero liberalità e finanziamenti di progetti), in denaro o in natura (dunque compresi beni mobili o immobili), non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva (quindi commerciale), retributiva o risarcitoria da parte di pubbliche amministrazioni, società in controllo pubblico, grandi enti di diritto privato finanziati in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni. Come si legge su Cantiere Terzo Settore, questo dovere riguarda anche le società: le imprese sociali costituite in forma societaria e le cooperative sociali devono quindi rispettarlo comunque, ma in forma diversa.

Gli enti non profit devono tener conto, nel calcolo della somma di ciò che è stato effettivamente erogato nel corso dell’esercizio finanziario scorso, non di ciò che è stato stanziato ma non incassato. È bene specificare che la soglia dei diecimila euro va intesa in senso cumulativo: essa si riferisce al totale dei versamenti pubblici ricevuti, non a singole erogazioni. Relativamente al cinque per mille, anche se la norma sembra considerarlo un contributo non avente carattere generale, è meglio conteggiarlo, perché al momento non c’è la conferma istituzionale di una simile interpretazione.

La comunicazione va fatta in modo schematico, comprensibile ed evidente sul proprio sito internet o su analoghi strumenti digitali (ad esempio la pagina Facebook) nel caso di enti come associazioni, fondazioni e Onlus, nella nota integrativa del bilancio nel caso di cooperative sociali e imprese sociali costituite in forma societaria che hanno l’obbligo di redigerlo (altrimenti sul proprio sito internet). Le informazioni relative a ogni singolo rapporto giuridico che devono essere pubblicate, oltre alla propria denominazione e al codice fiscale, sono: denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data di incasso, causale.

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione scatteranno il 1° gennaio 2022. Prevedono una sanzione economica pari all’uno per cento degli importi ricevuti per un minimo di duemila euro, oltre alla sanzione accessoria per l’infrazione. Se dopo novanta giorni non si provvede a regolarizzare il tutto, si sarà obbligati a restituire integralmente i contributi pubblici.