Cinque per mille, tutte le novità

Domanda, scadenze, importi e modalità di erogazione per tutti gli enti iscritti al Registro unico del Terzo settore.

Per i circa cinquantottomila enti attualmente iscritti negli elenchi del cinque per mille ci sono molte novità, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2020. Come riportato da Vita, per quanto riguarda gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche la platea dei beneficiari comprenderà tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (a esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), non più quindi solo a Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus.

Gli enti del Terzo settore avranno la possibilità di indicare già in sede di iscrizione telematica nel Registro la volontà di accedere al cinque per mille, fatta salva la possibilità di esprimerla entro la data del 10 aprile come nel caso delle altre categorie di enti che devono presentare la domanda all’amministrazione di riferimento (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche con il CONI). Gli elenchi degli enti beneficiari saranno pubblicati dalle amministrazioni competenti entro il 20 aprile di ogni anno e i legali rappresentanti potranno richiedere, entro il 30 aprile, rettifiche e variazioni. Il 10 maggio sarà il termine per la pubblicazione degli elenchi definitivi e il 31 dicembre quello per l’elenco degli ammessi e degli esclusi, trasmesso all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione avrà carattere permanente.

L’importo minimo erogabile sale da dodici a cento euro. Una cifra inferiore non verrà assegnata all’ente indicato dal contribuente, ma sarà ripartita tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ogni contribuente. I destinatari del contributo devono rispettare degli obblighi di trasparenza: entro un anno dall’erogazione, dovranno stilare un rendiconto e una relazione illustrativa per dimostrare l’effettivo utilizzo di quanto percepito, pubblicarli sul proprio sito web e inoltrarli all’amministrazione competente. Se ciò non viene fatto entro trenta giorni dalla richiesta, scatta una sanzione pecuniaria pari al 25% della somma. Salvo richiesta, sono esclusi dall’invio gli enti che ricevono meno di ventimila euro, i quali devono però conservare i documenti per dieci anni.