Gli incentivi per i neoassunti a tempo indeterminato di età non superiore a 35 anni durano tre anni e riguardano anche diversi enti religiosi.
Gli incentivi per i neoassunti a tempo indeterminato di età non superiore a 35 anni durano tre anni e riguardano anche diversi enti religiosi.
In questo periodo di gravi difficoltà economiche dovute alle misure per fronteggiare la pandemia da coronavirus, ai datori di lavoro privati vengono in aiuto degli esoneri contributivi risalenti alla legge di bilancio 2018 e confermati in quella del 2019. Come riporta Avvenire, per agevolare l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età non superiore a trentacinque anni (dal 2021 si scenderà a trent’anni) si può usufruire di un esonero pari al 50% dei contributi Inps sulla retribuzione del nuovo assunto. Il periodo in cui godere dell’agevolazione è di trentasei mesi e il limite economico è di 3.000 euro all’anno (frazionati a 250 euro al mese, pari a 8,06 euro a giornata). È comunque sempre dovuta e per intero la contribuzione all’Inail e al Fondo per il Tfr.
Come indicato dall’Inps nella circolare numero 57 del 28 aprile 2020, “Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età”, tra i datori di lavoro che possono beneficiare di questo esonero sono espressamente indicati diverse strutture di ispirazione religiosa, gli enti ecclesiastici, gli enti morali, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato (prive dei requisiti per la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona) iscritte nel Registro delle persone giuridiche.
Questa agevolazione è di interesse anche per le associazioni di volontariato, gli enti culturali e gli enti di vita comunitaria come i seminari e i collegi. Le istituzioni di vita collettiva possono assumere operai, impiegati e quadri, ma non dirigenti e lavoratori domestici (i rapporti di lavoro con le colf già usufruiscono di una contribuzione Inps più favorevole rispetto a quella ordinaria). In generale, gli incentivi non riguardano i casi in cui l’assunzione derivi da un obbligo precedente stabilito da leggi o contratti collettivi o l’ente abbia natura pubblica (istituzioni educative, università non statali qualificate come enti pubblici, strutture ospedaliere, …).
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