Le attività secondarie degli enti del Terzo settore

Oltre alle attività di interesse generale, un ente può, seguendo determinati criteri, svolgere attività strumentali.

Le attività che possono svolgere i nuovi enti del Terzo settore si dividono in attività di interesse generale e in attività secondarie e strumentali, entrambe da inserire nello statuto. Le prime sono individuate dal Codice del Terzo settore in un elenco aggiornabile, attualmente di ventisei tipologie (sanità, assistenza, istruzione, ambiente, ecc.), e definiscono gli enti; le seconde, indipendentemente dal loro oggetto, possono essere svolte per sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali.

Come indicato su Cantiere Terzo Settore, per essere definita secondaria un’attività deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri riguardanti i relativi ricavi in ogni esercizio, che non devono superare:
– il 30% delle entrate complessive dell’ente;
– il 66% dei costi complessivi dell’ente.
Il criterio scelto deve essere definito dall’organo di amministrazione.

Nei ricavi sono compresi: entrate da corrispettivo per beni o servizi ceduti o scambiati, quote e contributi associativi, erogazioni liberali e gratuite, lasciti testamentari, contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, raccolta fondi, 5 per mille. Si considerano costi: impiego dei volontari iscritti nel registro dedicato, le erogazioni gratuite di denaro, le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi per il loro valore normale, la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Se l’ente di Terzo settore non riesce a rispettare il limite, ha trenta giorni di tempo dalla data di approvazione del bilancio per inviare un’apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente; in alternativa, può darne comunicazione alla propria rete associativa o al Centro di servizio per il volontariato territoriale. L’anno successivo, l’ente dovrà recuperare lo sforamento (nel primo caso, ad esempio, se i ricavi annuali dell’attività secondaria arrivano al 40% delle entrate complessive, dovranno essere del 20% l’esercizio seguente). Il rischio per chi non segue queste procedure è la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore.