Aumento dei costi dell’energia, in arrivo contributi al non profit

Parte del fondo di 270 milioni è destinato a coloro che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali a disabili e anziani.

Il governo ha stabilito un contributo a favore degli enti del Terzo settore in relazione all’aumento dei costi dell’energia registrato tra il 2021 e il 2022. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 aprile di concerto con il Ministro per le Disabilità, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, predispone un fondo di 270 milioni di euro e individua i criteri e le modalità per l’accesso al contributo.

Una quota di 120 milioni di euro (punto a) è destinata agli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità, in particolare:
– enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
– organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
– enti religiosi civilmente riconosciuti.

Una quota pari a 50 milioni di euro (punto b) è dedicata agli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane, in particolare:
– enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
– organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
– enti religiosi civilmente riconosciuti.
– associazioni;
– fondazioni;
– aziende di servizi alla persona.

Infine, una quota di 100 milioni di euro (punto c) è genericamente rivolta a:
– enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
– organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
– enti religiosi civilmente riconosciuti.

La richiesta del contributo andrà effettuata tramite la piattaforma informatica denominata “Contributo energia”, accessibile direttamente dal sito del Ministero per le Disabilità e da quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attiva indicativamente entro l’estate. Si accederà tramite il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta d’identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns) e sarà necessario un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) attiva. Per le domande riferite ai punti a) e b), si deve indicare l’importo totale al netto dell’IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell’anno 2022 e al terzo trimestre del 2021 per il pagamento del costo dell’energia termica ed elettrica. Per quelle relative al punto c), va dichiarato l’importo totale al netto dell’IVA riportato nelle fatture relative ai primi tre trimestri del 2022 e ai primi tre trimestri del 2021 per i pagamenti dell’acquisto di energia e gas naturale.

Il contributo è calcolato applicando alla percentuale di incremento del costo, registrato in questi periodi utili, una percentuale di liquidazione secondo il seguente prospetto:
– percentuale di incremento pari al 100% o maggiore del 100%: percentuale di liquidazione dell’80% dell’incremento;
– percentuale di incremento compresa tra il 99,99% e l’80%: percentuale di liquidazione del 70% dell’incremento;
– percentuale di incremento compresa tra il 79,99% e il 60%: percentuale di liquidazione del 60% dell’incremento;
– percentuale di incremento compresa tra il 59,99% e il 40%: percentuale di liquidazione del 50% dell’incremento;
– percentuale di incremento compresa tra il 39,99% e il 20%: percentuale di liquidazione del 40% dell’incremento.

Il contributo per ogni richiedente relativo ai punti a) e b) può essere massimo di 50.000 euro, mentre nei casi del punto c) può arrivare fino a 30.000 euro. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione della richiesta, verranno redatti tre elenchi dei soggetti ammessi secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi e dando priorità, nel caso di uguale percentuale, al maggiore importo del costo sostenuto. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Luca Frildini