Cosa dovranno fare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus e tutti gli enti con o senza personalità giuridica.
Cosa dovranno fare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus e tutti gli enti con o senza personalità giuridica.
Il decreto n. 106 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020, disciplina il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una delle novità operative principali della riforma, la quale accorperà tutti i registri regionali e provinciali delle varie categorie di organizzazioni. Tra le tante regole, vi sono quelle relative alle procedure per l’iscrizione e la cancellazione dell’ente, ai documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e alle modalità di deposito degli atti, con gli allegati A, B e C che entrano nel merito del funzionamento e dell’uso della piattaforma informatica.
Il registro, che dovrebbe entrare in funzione tra febbraio e aprile 2021 (secondo Cantiere Terzo Settore e Vita), riguarderà organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (comprese le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore, i quali si dovranno rapportare con l’Ufficio della Regione o della Provincia autonoma competente. L’iscrizione fa acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore, presupposto per fruire dei benefici previsti dal Codice e dalle disposizioni in favore, e consente l’inserimento nella propria denominazione sociale delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte a un registro ufficiale ci sarà la trasmigrazione automatica nel RUNTS, cosa che non avverrà per le Onlus. Queste ultime, infatti, non sono più previste dal Codice e quindi dovranno fare domanda di iscrizione scegliendo la sezione più adatta alle proprie caratteristiche. Il procedimento di iscrizione varia a seconda del possesso della personalità giuridica. Se un ente è senza, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente – o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce – all’Ufficio competente, che poi la invierà all’Ufficio statale. Vanno allegati l’atto costitutivo, lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati e i relativi verbali assembleari di delibera (se l’ente esercita l’attività da uno o più esercizi), l’eventuale attestazione di adesione a una rete associativa.
La domanda, quando sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente (salvo alcuni casi particolari), deve comprendere le seguenti informazioni: l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione, la denominazione, il codice fiscale, l’eventuale partita IVA, la forma giuridica, la sede legale, le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione dell’ente, un indirizzo di posta elettronica certificata, un contatto telefonico, l’indirizzo del sito internet se disponibile, la o le attività di interesse generale esercitate da individuarsi tra quelle previste dal Codice, la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse, il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale, le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, l’eventuale iscrizione al Registro imprese, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente (per le ODV e le APS anche il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto).
Ricevuta la domanda, l’Ufficio competente verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste. In caso di correttezza e completezza, entro sessanta giorni dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata. In caso di domanda non corretta o incompleta o di esigenze di integrazioni o chiarimenti, sempre entro sessanta giorni l’Ufficio invita l’ente a completarla, rettificarla o integrarla con un termine di trenta giorni. Dopo sessanta giorni dalla ricezione dell’ulteriore documentazione o alla scadenza del termine, provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Invece, un’associazione riconosciuta o una fondazione con personalità giuridica deve inviare al notaio il verbale dell’organo competente in cui sia presente la decisione di richiedere l’iscrizione nel RUNTS a seguito dell’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni del Codice. Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni, provvede entro venti giorni a fare domanda presso l’Ufficio competente.
Luca Frildini
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