Come trattare i casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici

Un vademecum della Congregazione per la Dottrina della Fede fornisce le istruzioni per affrontare queste delicate situazioni.

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, una sorta di manuale di istruzioni per affrontare correttamente i casi in cui diaconi, presbiteri e vescovi siano accusati di abuso su minore. La necessità di uno strumento come questo era emersa in occasione dell’incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, svoltosi in Vaticano tra il 21 e il 24 febbraio 2019, al fine di dare a vescovi, ordinari, superiori e operatori dei parametri normativi per un approccio comune.

Innanzitutto, la segnalazione anonima di un caso non deve far ritenere automaticamente falsa la notizia, come non va scartata aprioristicamente quella che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, a prima impressione, dubbia. Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere valutata e approfondita nei limiti del possibile. In caso di comunicazione durante la confessione, il confessore deve cercare di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per vie più idonee a trattare la questione.

Se viene avviata un’indagine previa, rivolta a raccogliere notizie utili per verificare se il fatto criminoso è verisimile, bisogna tutelare la buona fama delle persone coinvolte (l’accusato, le presunte vittime, i testimoni), così che la denuncia non generi pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni. La cautela serve soprattutto in caso di comunicati pubblici, usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci e astenendosi da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o l’innocenza della persona segnalata, rispettando l’eventuale volontà di riservatezza manifestata dalle presunte vittime. In questa fase, nelle comunicazioni vanno evitate affermazioni a nome della Chiesa, dell’Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica o a titolo personale, in quanto ciò potrebbe costituire un’anticipazione del giudizio sul merito dei fatti. Bisogna ricordare che le denunce, i processi e le decisioni relative a questi delitti sono soggette al segreto di ufficio, sempre tenendo fermo il diritto del denunciante di rendere pubbliche le proprie azioni.

Le autorità ecclesiastiche e religiose devono impegnarsi affinché la presunta vittima, la sua famiglia e anche l’accusato siano trattati con dignità e rispetto e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica. In questa fase preliminare, è assolutamente necessario che si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all’esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali. Per quanto riguarda il chierico accusato, è da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione o di casa religiosa. Il vademecum prosegue illustrando le misure disciplinari e le caratteristiche delle procedure penali, fornendo così un quadro completo delle azioni previste dal diritto canonico.