Le opzioni da valutare in termini organizzativi e fiscali per l’iscrizione al Registro del Terzo settore.
Le opzioni da valutare in termini organizzativi e fiscali per l’iscrizione al Registro del Terzo settore.
Le organizzazioni non profit che operano nel mondo della cultura (associazioni culturali, turistiche o educative, cori, compagnie di teatro, …) trovano un pieno riconoscimento con la riforma del Terzo settore. Conviene iscriverle al Registro del Terzo settore, si domanda Cantiere Terzo Settore? Se ricevono prevalentemente o stabilmente finanziamenti pubblici, fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale oppure se esercitano attività in convenzione con enti pubblici, è obbligatorio.
Da un punto di vista fiscale ci sono molte novità, complicate dal fatto che il Codice del Terzo settore parla non di “attività culturali” in senso lato ma di “attività culturali di interesse sociale”. Le associazioni culturali non potranno più beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri soci per usufruire dei servizi istituzionali, in quanto tale agevolazione è condizionata alla qualifica di associazione di promozione sociale (Aps).
Un’associazione si può qualificare come associazione di promozione sociale solo se:
– presenta almeno sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale;
– si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
– assume lavoratori dipendenti o si avvale di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità;
– il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Molte realtà culturali potrebbero non presentare tali requisiti. Si pensi a quelle che hanno una base associativa limitata (ad esempio, le associazioni che gestiscono servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza o l’animazione culturale estiva) o quelle che devono avvalersi di un numero rilevante di collaboratori (come le scuole di musica). Cosa fare in questi casi?
Si potrebbe acquisire la qualifica di Aps incrementando il numero dei soci e/o dei volontari, anche fondendosi con un’altra associazione. La soluzione richiede un cambiamento organizzativo importante, ma i vantaggi sono molteplici: la possibilità di adottare il regime forfettario qualora i ricavi commerciali non superino i 130.000 euro, di accedere in misura determinante a contributi pubblici e privati, di partecipare ai percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con la pubblica amministrazione e stipulare convenzioni e molto altro.
Un’altra opzione è quella di qualificarsi come ente del Terzo settore generico (Ets), ma si perderebbero le agevolazioni fiscali sui corrispettivi specifici versati dai soci e, se queste entrate (quindi commerciali) fossero prevalenti, ci si troverebbe di fronte a un ente commerciale al quale sono precluse le agevolazioni legate al regime fiscale forfettario e quelle contabili.
Infine, un’altra alternativa è assumere la qualifica di impresa sociale, rimanendo associazione o trasformandosi ad esempio in una società cooperativa. Così, si potrebbe avvalersi prevalentemente dell’apporto di lavoratori e godere allo stesso tempo di diverse agevolazioni fiscali. Ma l’organizzazione diventerebbe molto più complessa e costosa: occorrerebbe adottare una contabilità ordinaria, approvare i bilanci civilistico e sociale, valutare l’impatto sociale, nominare i sindaci.
La scelta non è semplice, ma, una volta fatta, non è doloroso cambiare idea: un’Aps può infatti assumere nel tempo la qualifica di Ets o di impresa sociale migrando tra una sezione e l’altra del Registro senza dover devolvere il patrimonio. Importante: fatta eccezione per alcune agevolazioni già applicabili alle organizzazioni attualmente iscritte nei registri delle Aps, organizzazioni di volontariato e Onlus, le novità fiscali entreranno in vigore solo dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro, che dovrebbe entrare in vigore quest’anno.
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