Emergenza coronavirus: cassa integrazione anche per gli enti ecclesiastici e del Terzo settore

Slittano i termini per l’adeguamento degli statuti e l’approvazione dei bilanci, sospesi i versamenti: le misure del decreto Cura Italia.

Anche i datori di lavoro delle organizzazioni del Terzo settore e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che sospendono o riducono l’attività lavorativa dei propri dipendenti a causa dell’emergenza legata al coronavirus possono ricorrere alla cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore alle nove settimane. Lo dice il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto Cura Italia, che contiene anche misure di sostegno economico per lavoratori e imprese:

«Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.»

Il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 dell’Inps, inerente alle misure sulla cassa integrazione, specifica che questa prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e per la cosiddetta “zona rossa”. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L’Inps precisa che per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica.

Il decreto del Governo stabilisce, inoltre, che per gli enti del Terzo settore con la qualifica di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus il termine per adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore viene spostato dall’attuale 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. La stessa data di scadenza per l’adeguamento alla Riforma vale anche per le imprese sociali.

OdV, APS e Onlus possono poi approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, quindi in deroga, se per statuto devono farlo entro il 31 luglio (la data che al momento il Consiglio dei Ministri ha stabilito come fine del periodo emergenziale). Infine, per questo tipo di organizzazioni sono sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (come anche per associazioni e società sportive dilettantistiche; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; e altri soggetti elencati nel decreto).

Luca Frildini