I contributi per le comunità energetiche nei piccoli comuni

Il decreto del Ministero dell’Ambiente regolamenta la contribuzione in conto capitale per coprire i costi di sviluppo delle CER.

Per promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) in Italia, oltre alle tariffe incentivanti (clicca qui per saperne di più) il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica propone «l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili». Questa misura rientra nel PNRR e riguarda le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e il potenziamento di impianti di potenza fino a 1 MW.

L’avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario, il quale deve avere possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, dove previsto. Gli impianti ammessi a questo incentivo economico, amministrato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), devono entrare in funzione entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Su espressa richiesta del beneficiario, il GSE potrà erogare un’anticipazione fino al 10% del contributo spettante. In generale, questo può essere chiesto in un’unica soluzione o in più quote sulla base delle spese effettivamente sostenute successivamente all’avvio dei lavori (pena la loro inammissibilità) e documentate, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’impianto, con i seguenti massimali: 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW; 1.200 €/kW per quelli di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 1.100 €/kW oltre i 200 kW e fino a 600 kW; 1.050 €/kW tra 600 kW e 1.000 kW.

Le spese ammissibili sono: realizzazione di impianti a fonti rinnovabili; fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software; opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento; connessione alla rete elettrica nazionale. Inoltre, in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento: studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari; progettazioni, indagini geologiche e geotecniche; direzione lavori e sicurezza; collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Il contributo in conto capitale, come anche quelli regionali e provinciali dello stesso tipo, può essere cumulato con la tariffa incentivante, la quale verrà però ridotta proporzionalmente in funzione della percentuale di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante verrà dimezzata. Inoltre, essa non potrà essere ottenuta dal produttore di energia elettrica se ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento, in quanto si configurerebbe come aiuto di Stato e non sarebbe quindi ammissibile.

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