Entrambi consentono a dei soggetti di associarsi per condividere energia da fonti rinnovabili, ma ci sono sostanziali differenze.
Entrambi consentono a dei soggetti di associarsi per condividere energia da fonti rinnovabili, ma ci sono sostanziali differenze.
La comunità energetica rinnovabile (CER) e l’autoconsumo collettivo (AUC) sono due strumenti che consentono a dei gruppi di soggetti di associarsi, compresi gli enti ecclesiastici e religiosi e le organizzazioni non profit (parrocchie, congregazioni, scuole paritarie, istituti socio-assistenziali, enti del Terzo settore, fondazioni, ecc.). Sebbene il loro obiettivo sia condividere virtualmente l’energia prodotta da un impianto a fonte rinnovabile dando benefici alla collettività, non vanno confusi tra loro.
Da un punto di vista legislativo, bisogna guardare il quadro normativo definito nel 2019 dalla Commissione Europea per i paesi dell’Unione Europea: il Clean energy for all europeans package e le direttive Renewable energy directive (RED II) e Internal electricity market directive. In particolare, la RED II disciplina e promuove le CER e l’AUC. Le differenze principali tra loro riguardano la natura dei membri che ne possono far parte e il ruolo del referente.
La CER è un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria di persone fisiche, piccole e medie imprese, autorità locali e organizzazioni non profit che sono situate nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’AUC nasce quando due o più membri, detti autoconsumatori, si dotano di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili; questo sistema è stato pensato prevalentemente per i condomini, quindi per utenti residenziali e attività commerciali, presenti nello stesso edificio presso cui l’impianto di produzione di energia alternativa è installato, che condividono virtualmente l’energia.
Un’ulteriore differenza è data dalla figura del referente. Nelle CER esso è un rappresentante legale della comunità energetica in quanto soggetto giuridico, mentre nelle AUC può essere il condominio stesso che agisce per tramite del suo amministratore, oppure il proprietario dell’intero immobile, purché con più unità immobiliari al suo interno. Invece, a livello di natura giuridica dell’atto costitutivo, modalità di partecipazione, tipologia di impianti ammissibili e diritti dei membri non sussistono differenze. Da sottolineare che è assolutamente vietato partecipare contemporaneamente a una comunità energetica rinnovabile e all’autoconsumo collettivo.
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