Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha risposto a due quesiti sulla conservazione delle ceneri dei defunti cremati.
Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha risposto a due quesiti sulla conservazione delle ceneri dei defunti cremati.
La scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura si sta diffondendo sempre più, sia per motivi economici, visto che tale pratica costa meno della tradizionale sepoltura, sia perché così si danno indicazioni per la destinazione delle ceneri una volta scaduti i termini per la loro conservazione. Per dare indicazioni pratiche sulla questione e rispettare l’annuncio cristiano della risurrezione dei corpi, l’arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Zuppi ha inoltrato al Dicastero per la Dottrina della Fede due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti sottoposti a cremazione. Le risposte sono state firmate del prefetto cardinale Víctor Manuel Fernández e approvate da Papa Francesco.
Queste le due domande: «Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto – analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti – è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale?» e «Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?».
Il Dicastero spiega che, per quanto riguarda la conservazione delle ceneri in apposite urne, «le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica». Inoltre, bisogna tenere conto che la fede cattolica afferma che «risusciteremo con la stessa identità corporea che è materiale, come ogni creatura su questa terra, anche se quella materia sarà trasfigurata, liberata dai limiti di questo mondo» e che «questa trasformazione non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo dell’essere umano. Perciò il corpo del risorto non necessariamente sarà costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire. Non essendo una semplice rivivificazione del cadavere, la risurrezione può avvenire anche se il corpo è stato totalmente distrutto o disperso».
Sulla base di ciò, la nota fornisce le risposte ai quesiti. Rispetto al primo, dice che «è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale». Relativamente al secondo, predispone che, «posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica […] può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto».
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