L’ecobonus e le altre detrazioni per parrocchie ed enti non profit

Le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili vanno dal 50% al 110%.

Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici possono usufruire delle agevolazioni fiscali relative ad alcune tipologie di intervento di ristrutturazione e riqualificazione dei propri immobili, ma non su tutte quelle contemplate dalla legge. Relativamente ai costi sostenuti negli anni 2020 e 2021, viene riconosciuta una detrazione di imposta, che può essere trasformata in cessione del credito a terzi (banche, operatori finanziari, …) o in uno sconto in fattura. L’Avvocatura dell’arcidiocesi di Milano ha analizzato i vari casi.

L’ecobonus, che prevede la detrazione del 50% o del 65% della spesa a seconda del tipo di intervento suddivisa in dieci rate annuali di pari importo, è dedicato al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio esistente almeno nella misura minima prevista dalla legge (coibentazione, pompe di calore, sostituzione degli infissi, caldaie a condensazione, …), effettuato dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale oppure dall’utilizzatore a titolo di locazione o comodato, purché con il consenso del proprietario.

Il bonus facciate, detrazione del 90% della spesa in dieci quote annuali di pari importo, è rivolto agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, compresa la pulitura o la tinteggiatura, includendo balconi, ornamenti e fregi ma non vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Gli edifici devono trovarsi all’interno delle Zone A (in città che hanno un carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti) oppure delle Zone B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A) individuate dal Ministro dei Lavori Pubblici.

I lavori di rifacimento della facciata che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’immobile devono soddisfare i requisiti previsti dall’ecobonus. Invece, se il fabbricato è un bene storico-artistico e la competente Soprintendenza, chiamata a rilasciare l’autorizzazione per i lavori, valuta che il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del suo carattere o aspetto, la riqualificazione energetica (ecobonus) dà diritto a una detrazione del 90% e non del 65%.

Infine, il sismabonus, detrazione del 50% e fino a un massimo di 96.000 euro ripartita in cinque quote annuali di pari importo, è ottenibile per interventi antisismici su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Gli immobili possono essere sia di tipo abitativo (non come in precedenza solo su quelli adibiti ad abitazione principale), sia utilizzati per attività produttive.

Invece, il superbonus con una detrazione del 110% del costo sostenuto – destinato all’efficientamento energetico, al miglioramento sismico degli edifici, al fotovoltaico e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – è rivolto, oltre che a condomini, persone fisiche, Istituti Autonomi Case Popolari e cooperative abitative, alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri, alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro dedicato limitatamente ai lavori sugli immobili o su parti di essi adibiti a spogliatoi. Le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e gli enti non commerciali diversi da quelli indicati possono usufruirne solo se sono condomini, quindi per la quota di millesimi di pertinenza relativi alle parti comuni del fabbricato.