L’ente religioso del Terzo settore tra non discriminazione e valori propri

Occorre fare attenzione al rispetto dei principi di coerenza e ragionevolezza riguardo all’ispirazione confessionale.

L’ente ecclesiastico o religioso che, tramite la costituzione di uno specifico ramo come ente del Terzo settore (ETS), aderisce alla disciplina del Terzo settore deve fare attenzione al rispetto dei principi di coerenza e ragionevolezza riguardo alla sua ispirazione confessionale, come stabilisce la nota del Ministero del lavoro n. 4.581 del 6 aprile 2023 analizzata da Fisco e Tasse. Per quanto riguarda l’ammissione dei soci, che per il Codice del Terzo Settore deve avvenire «secondo criteri non discriminatori» ma comunque «coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta», si deve bilanciare un carattere aperto tale da non violare il principio di non discriminazione con la possibilità di individuare dei requisiti di ammissione.

Ciò comporta che vengano tutelate le persone che entrano in un rapporto associativo in quanto portatrici di interessi omogenei rispetto a quelli che ne hanno determinato la costituzione. In sostanza, il singolo dovrebbe scegliere un ente con una sensibilità che corrisponda alla sua, perché la richiesta di adesione comporta l’accettazione del sistema valoriale dell’organizzazione. Lo statuto, dunque, deve essere chiaro in merito alle proprie finalità di carattere civico-solidaristico e di utilità sociale, ma facendo attenzione al fatto che il raggiungimento di obiettivi di natura confessionale, propri di altre forme sociali ugualmente meritevoli di tutela, è potenzialmente estraneo alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Se si considera l’accesso alla carica sociale di amministratore, il profilo valoriale che connota l’ente può costituire un requisito ragionevole, coerente e non discriminatorio, in quanto trova legittima espressione nell’autonomia statutaria dell’organizzazione. Relativamente all’organo di amministrazione, normalmente la nomina spetta all’assemblea, ma se lo statuto o l’atto costituivo lo prevede questa facoltà può essere attribuita anche all’ente religioso. Gli uffici del Registro unico del Terzo Settore (RUNTS), poi, si occupano di controllare la conformità dell’attività svolta con le finalità proprie degli ETS; non è di loro interesse la situazione in cui lo statuto attribuisca a un’autorità ecclesiastica «la vigilanza sull’integrità della fede e dei costumi».