Enti non profit, sta per scadere il termine per la pubblicazione dei contributi pubblici

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, aiuti in denaro o in natura ricevuti nell’esercizio finanziario precedente vanno dichiarati.

Per molti enti non profit si avvicina la scadenza relativa all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio finanziario precedente (per quelli che questo coincide con l’anno solare, il periodo va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023), solo nel caso che questi siano pari o superiori a diecimila euro. Associazioni, fondazioni e Onlus, ma anche enti del Terzo settore (Ets) e altri casi particolari, che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, aiuti da parte di pubbliche amministrazioni, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato con entrate annuali superiori a cinquecentomila euro devono renderne conto entro l’1 luglio 2024 (il termine sarebbe il 30 giugno, ma quest’anno cade di domenica e quindi c’è lo slittamento di un giorno).

Come spiega Cantiere Terzo Settore, questi contributi possono essere in denaro o in natura, non devono avere carattere generale e devono essere privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Vi rientrano dunque le erogazioni concesse a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’ente e le elargizioni di risorse strumentali, come ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato (in questo caso va indicato il suo valore). Le somme ricevute a titolo di cinque per mille non vanno considerate. È importante ricordare che il calcolo dei contributi pubblici va fatto in senso cumulativo (ad esempio, se ne ho ricevuti due da novemila euro devo dichiararli perché il totale supera la soglia) e che occorre tener conto dei contributi effettivamente incassati nel corso dell’esercizio finanziario precedente, non di quelli stanziati ma non erogati.

La pubblicazione va fatta sul proprio sito internet oppure, se l’ente non lo possiede, sul proprio social network. Nel caso l’ente non avesse nemmeno questo, può optare per il sito internet della rete associativa alla quale aderisce. Le informazioni da inserire, in modo schematico e comprensibile, sono: la denominazione e il codice fiscale dell’ente non profit; la denominazione del soggetto erogante; la somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico; la data di incasso; la causale, come ad esempio “liberalità” o “contributo per un determinato progetto”. L’inosservanza dell’obbligo può comportare in primis una sanzione economica pari all’uno percento degli importi ricevuti, con un minimo di duemila euro, oltre alla sanzione accessoria.