Imposta sulle successioni, per gli ETS esclusa la responsabilità solidale

Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 36, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 prevede un esonero dal regime di solidarietà passiva, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.

Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 36, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 prevede un esonero dal regime di solidarietà passiva, nonché delle imposte ipotecaria e catastale. La norma, in particolare, dispone che tale regime di responsabilità solidale non si applichi: 1. agli enti del Terzo Settore che utilizzano i trasferimenti a titolo gratuito per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 2. nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del medesimo decreto 346/1990, tra i quali, ad esempio, gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare Circolare 16 aprile 2025, n. 3.