IMU degli enti ecclesiastici: i casi di esenzione e riduzione

L’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici ha rilasciato una nota di approfondimento sulla disciplina valida per il 2024.

A partire dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali, compresi gli enti ecclesiastici, sono tenuti a presentare la dichiarazione sull’imposta municipale propria (IMU) entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidano sull’ammontare dell’imposta dovuta per il possesso di fabbricati dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e dal locatario in caso di leasing. L’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della CEI ha rilasciato la nota di approfondimento IMU ed immobili degli enti ecclesiastici: una sintesi per il 2024 per offrire un quadro di riferimento aggiornato con i principali orientamenti giurisprudenziali e di prassi e le ultime novità legislative introdotte nel 2023. Ecco le esenzioni più rilevanti per gli enti ecclesiastici.

1) Fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, compresi quindi gli edifici destinati all’uso pubblico dei culti (E/7).

2) Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze. Il concetto di pertinenza, assunto in senso civilistico, comprende l’abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, l’oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali. Esso dipende dall’effettivo utilizzo: ad esempio, la canonica concessa in locazione non è pertinenza, mentre lo è la canonica non più abitata dal parroco ma destinata alle attività della parrocchia (ufficio, archivio, sala riunioni…).

3) Immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto (oratori, centri parrocchiali, seminari, case religiose, monasteri e conventi, episcopi e uffici delle curie diocesane).

4) Uso promiscuo degli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (una parte esente e una imponibile) e non sia possibile distinguere catastalmente il fabbricato, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dichiarata dell’immobile.

5) Immobili concessi in comodato nei seguenti casi:
– quando il comodatario è un ente pubblico o privato diverso dalle società, a condizione che svolga nell’immobile, con modalità non commerciali, esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (ad esempio, impianti sportivi di proprietà di una parrocchia concessi in comodato a una società sportiva nata in oratorio, immobili concessi dalla diocesi a una parrocchia o dalla casa generalizia di un istituto religioso a una casa provinciale da essa dipendente);
– quando li si da in comodato gratuito a un comune, a un altro ente territoriale o a un ente non commerciale, senza alcun collegamento funzionale o strumentale tra comodante e comodatario, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, se è esplicitamente previsto dal regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU.

6) Diritto reale di godimento vantato su un edificio di culto. Al titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili destinati al culto spetta dunque l’esenzione.

Poi, la base imponibile dell’IMU è ridotta nella misura del 50% per:

1) fabbricati di interesse storico o artistico, ovvero:
– beni di proprietà privata con formale provvedimento che riconosca preventivamente il loro interesse culturale (procedura di dichiarazione prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio);
– beni di proprietà pubblica e di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali vige la presunzione di interesse;

2) fabbricati inagibili o inabitabili (e di fatto inutilizzabili), la cui condizione è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure stabilita da una dichiarazione sostitutiva attestata da un tecnico abilitato. Un immobile, ad esempio una canonica destinata ad attività di religione o culto, non utilizzato in quanto fortemente deteriorato perde la sua strumentalità con le finalità tutelate, passando quindi da essere esente IMU a essere oggetto di riduzione.

Luca Frildini