L’iscrizione degli enti religiosi nel Registro del Terzo Settore

Possono iscriversi quelli civilmente riconosciuti in quanto enti non commerciali dotati di personalità giuridica privata.

Nel recente decreto n. 106 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è indicato che anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti possano richiederne l’iscrizione, così da poter fruire dei benefici previsti dal Codice. La norma, come si legge su Italia non profit, si riferisce a tutti quegli enti non commerciali dotati di personalità giuridica privata e aventi finalità di culto, educazione o beneficenza, che siano riconosciuti come persone giuridiche private dal Concordato tra la lo Stato e la Chiesa Cattolica (o dalle Intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose).

Leggi anche Come iscriversi al Registro del Terzo Settore

Per iscriversi al RUNTS è necessario depositare un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questo documento deve individuare le attività di interesse generale (tra quelle indicate nell’articolo 5 del Codice del Terzo settore) e il patrimonio destinato al loro svolgimento (quest’ultimo anche tramite un atto distinto da allegare); prevedere il divieto di distribuzione di utili e la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell’incremento patrimoniale eventualmente realizzato; considerare l’obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di interesse generale da quelle relative a ogni altra attività dell’ente; disciplinare la tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell’ente, il trattamento economico e normativo dei lavoratori; regolamentare i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni (se previsti dall’ordinamento confessionale) in conformità con il Registro delle persone giuridiche nel quale l’ente religioso civilmente riconosciuti è iscritto; contemplare le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per questi enti dall’ordinamento confessionale, nei casi in cui abbiano rilevanza ai sensi di legge.

La richiesta di iscrizione al RUNTS, da presentare all’ufficio competente, può essere effettuata dal soggetto che rappresenta l’ente oppure, su suo mandato, dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce. In questo secondo caso, oltre al regolamento occorre presentare il mandato e l’attestazione di adesione alla rete associativa. In entrambi i casi, deve essere allegato l’atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.

Dalla domanda devono risultare: l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione; la denominazione; il codice fiscale; l’eventuale partita IVA; gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell’ente agli effetti civili; la sede legale; un indirizzo di posta elettronica certificata; almeno un contatto telefonico; le eventuali sedi secondarie; la data di costituzione dell’ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato; la o le attività di interesse generale effettivamente svolte; la previsione dell’esercizio di eventuali attività diverse (articolo 6 del Codice); il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale; le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l’indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina; l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille.

Luca Frildini

Vuoi conoscere gli adempimenti contabili, amministrativi e tributari degli enti del Terzo settore alla luce delle novità della riforma?

Segui il nostro corso on line che inizierà a gennaio 2021: clicca qui per saperne di più!