Iva, in arrivo importanti cambiamenti per gli enti non profit

Dal primo gennaio 2025 ci saranno novità sui regimi di esenzione o imponibilità in cui far rientrare le attività.

Il primo gennaio 2025, dopo la proroga di un anno, per gli enti non profit entreranno in vigore importanti novità in merito all’Iva. L’articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021 ha modificato l’articolo 4 del decreto n. 633 del 1972 sull’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni contenute in quest’ultimo saranno dunque «integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione […] mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto dirompente in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti», scrive Cantiere Terzo Settore.

Nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione, verranno considerate esenti «le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti […] verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazione politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona». Di conseguenza, sono imponibili quelle “non strettamente connesse” e quelle effettuate a “non soci”.

Tra queste organizzazioni non sono nominate le associazioni sportive dilettantistiche. Per loro sono esenti solo le «prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese […] alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività». Dunque, le «cessioni di beni effettuate […] in conformità alle finalità istituzionali» sono da considerarsi imponibili.

Nel regime di esenzione rientrano «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto». Invece, è imponibile la cessione di pubblicazioni (anche da parte di associazioni sportive dilettantistiche) effettuata prevalentemente ai propri associati.

Infine, per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno è esente «la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti». Questa rilevante novità porta tale attività effettuata nei confronti non solo dei non soci, ma anche dei soci nel regime di imponibilità (ai fini reddituali, la somministrazione di alimenti e bevande ai soci rimane considerata attività non commerciale ai sensi del Codice del Terzo settore) e ciò vale per tutti gli enti associativi.