Modelli per la costituzione di un ramo di ente ecclesiastico o religioso

Per aderire alla Riforma del Terzo settore gli enti civilmente riconosciuti possono istituire un ramo di Terzo settore o d’impresa sociale.

Nell’ambito della Riforma del Terzo settore, anche per gli enti religiosi civilmente riconosciuti si aprono scenari interessanti per le molteplici e diversificate opere sociali di cui la Chiesa si fa carico. Come si legge nel libro di don Lorenzo Simonelli e Patrizia Clementi Il ramo di Terzo Settore o d’Impresa Sociale degli enti religiosi, il Codice del Terzo settore e il Decreto sull’impresa sociale consentono loro di adottare le nuove norme, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che si dotino di uno specifico regolamento, tengano una contabilità separata e costituiscano un patrimonio destinato i cui beni siano riservati alle obbligazioni assunte per la gestione delle attività specifiche.

Per gli enti ecclesiastici ciò significa istituire un ramo di Terzo settore o d’impresa sociale, ovvero una propria emanazione separata che serve a non procedere all’esternalizzazione delle proprie opere sociali per godere delle agevolazioni della Riforma. L’Ufficio per i problemi giuridici della CEI ha recentemente pubblicato dei modelli di documenti utili in questo senso, i quali constano nel regolamento per la costituzione di un ramo di Terzo settore o d’impresa sociale e nell’atto notarile di adozione del regolamento e costituzione del patrimonio destinato.

Essi costituiscono l’esito del lavoro compiuto dal “Tavolo Terzo settore” istituito dalla CEI insieme all’USMI – Unione Superiore Maggiori Italiani e alla CISM – Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. Hanno, ovviamente, carattere generale e devono quindi essere valutati nella loro concreta corrispondenza alle caratteristiche e alle esigenze del singolo ente. Per questo, nella Nota di accompagnamento è consigliato di valutare con attenzione l’eventualità che l’attività sia vigilata da un organo di controllo di carattere tecnico, come un commercialista, un avvocato, un ragioniere o perito commerciale, un consulente del lavoro, un professore universitario in materie economiche o giuridiche.

La nota ricorda anche che l’adesione alla Riforma comporta determinati costi per il rispetto della relativa disciplina, tanto nella fase iniziale quanto nel periodo successivo. Va, pertanto, evitata un’adesione giustificata esclusivamente dalla volontà di accedere alle risorse del cinque per mille, occorrendo, piuttosto, un adeguato confronto con la competente autorità ecclesiastica al fine di identificare le soluzioni più idonee a un’intelligente partecipazione al sistema del Terzo settore.

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