Le modifiche allo statuto richieste dal Codice del Terzo Settore / prima parte

Entro il 2 agosto 2019, gli enti devono adeguarsi in merito all’individuazione dell’interesse generale e alla denominazione sociale.

Nell’ambito della riforma del Terzo settore, un aspetto di rilievo riguarda gli adeguamenti statutari richiesti dal nuovo Codice. La circolare del 27 dicembre del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce alcuni punti a riguardo.

In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, entro il 2 agosto 2019 possono modificare i propri statuti in base alle nuove disposizioni onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale già costituite al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Codice. Quelle costituite a partire dal 3 agosto 2017 sono già tenute a conformarsi sin dall’inizio alle disposizioni codicistiche, purché applicabili in via diretta ed immediata. Per le modifiche statutarie, gli enti con personalità giuridica dovranno comunque richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale.

Un ETS (Ente del Terzo Settore) si qualifica come tale per l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle individuate nell’elenco contenuto nell’articolo 5 del Codice e rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Pertanto, uno statuto deve contenerne obbligatoriamente l’indicazione, assieme alle finalità perseguite, che devono essere in armonia con la natura dell’ente.

L’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 5 è facoltativo. Se esercitate, devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e specificatamente previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Comunque, non è necessario inserirle in maniera puntuale in sede statutaria: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente a cui lo statuto ne attribuisce la competenza.

Un altro aspetto importante riguarda la denominazione sociale e il relativo uso. È obbligatorio inserire l’acronimo ETS o la locuzione “Ente del terzo settore” nella denominazione sociale e farne uso nella documentazione, nella corrispondenza e nella comunicazione. Siccome la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, questa dicitura sarà utilizzabile solo successivamente all’iscrizione. Nello statuto è possibile inserire una clausola sulla dicitura che acquisti efficacia automaticamente solo dopo l’iscrizione.

Le ODV, le APS, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso sono comunque obbligati a utilizzare la loro denominazione tipica. Lo dovranno fare anche le reti associative qualora iscritte in una delle sezioni del Registro corrispondenti a queste tipologie di enti. Invece, gli “Altri enti del terzo settore” potranno utilizzare solo l’acronimo ETS o la locuzione “Ente del terzo settore”.

Luca Frildini

Leggi qui l’articolo sugli adeguamenti statutari in merito a patrimonio, soci e organi