Gli adeguamenti in merito a patrimonio, soci e organi che gli enti devono realizzare entro il 2 agosto 2019.
Gli adeguamenti in merito a patrimonio, soci e organi che gli enti devono realizzare entro il 2 agosto 2019.
Oltre agli adeguamenti statutari richiesti dal nuovo Codice del Terzo settore relativi all’interesse generale e alla denominazione sociale, la circolare del 27 dicembre del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce altri aspetti.
Nello statuto di un Ente del Terzo Settore, deve essere indicata l’assenza del fine lucrativo: il patrimonio va destinato allo svolgimento dell’attività statutaria e ci deve essere il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio va obbligatoriamente devoluto ad altri ETS: questa disposizione va inserita nello statuto anche demandando la loro individuazione agli organi dell’ente ritenuti competenti.
Gli organi sociali sono anche tenuti alla predisposizione, all’approvazione e a ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al bilancio sociale. Si deve, infine, esplicitare che soci e aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali e quali sono le modalità concrete con cui tale facoltà può essere esercitata.
In tema di ammissione dei soci, un ente può derogare a determinate regole inserendo una specifica clausola statutaria. In particolare, l’ammissione può essere decisa da un organo diverso da quello amministrativo; può essere scelto il lasso temporale entro il quale l’ente competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati; il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell’esercizio del diritto di voto può essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato (analoga considerazione deve essere svolta con riferimento al potere di rappresentanza in assemblea). Questi requisiti non devono avere carattere discriminatorio e devono essere declinati in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Per esplicita previsione statutaria, le competenze dell’assemblea possono essere derogate nei casi di associazioni con un numero di associati superiore alle 500 unità. Lo statuto deve poi essere adeguato alle norme sull’organo di amministrazione (funzioni, composizione, funzionamento), con la possibilità di deroga nei casi di associazioni con un numero di associati superiore alle 500 unità e rispetto al potere di rappresentanza degli amministratori. Poi, è obbligatoria per le fondazioni, gli enti che hanno costituito patrimoni destinati a uno specifico affare e le associazioni che superino i limiti dimensionali normativamente previsti la disciplina dell’organo di controllo e della revisione legale dei conti.
Luca Frildini
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