Dall’anno prossimo l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle entrate le erogazioni liberali riguarderà gli enti con oltre 220.000 euro di entrate.
Dall’anno prossimo l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle entrate le erogazioni liberali riguarderà gli enti con oltre 220.000 euro di entrate.
Gli enti che nel 2021 hanno ricevuto erogazioni liberali in denaro da persone fisiche e hanno contabilizzato più di un milione di euro in entrate sono obbligati a comunicare i dati delle donazioni, sia quelle deducibili che quelle detraibili, all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2022, con riferimento all’anno precedente. Come riporta Cantiere Terzo Settore, quest’obbligo è stato introdotto dal decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze e dall’anno prossimo prevede un allargamento alle organizzazioni con entrate superiori a duecentoventimila euro.
L’obbligo riguarda le Onlus, comprese le organizzazioni di volontariato, le Ong e le cooperative sociali; le associazioni di promozione sociale; le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. La dichiarazione dei dati va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline e i programmi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, ma anche tramite intermediari abilitati.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato in merito una serie di risposte alle domande più frequenti, chiarendo alcune questioni riguardanti quali dati delle erogazioni ricevute siano oggetto della comunicazione, l’esercizio del diritto di opposizione e le richieste di rimborso da parte del donatore (clicca qui per leggerle). Particolare attenzione ha suscitato il caso della mancanza del codice fiscale del donante. Innanzitutto, bisogna ricordare che il provvedimento è stato pensato per facilitare la compilazione del modello 730 da parte dei donatori, i quali, comunicando il proprio codice all’ente ricevente, intendono usufruire delle agevolazioni fiscali previste.
L’ente ricevente dovrà quindi dichiarare solo gli importi donati relativi a coloro che hanno comunicato il proprio codice fiscale. Tenendo conto che alcune forme di pagamento adottate dai donatori non prevedono la possibilità di indicarlo, esso può essere desunto da un eventuale documento che accompagni il pagamento, perché il codice fiscale va trasmesso indipendentemente da come sia stato acquisito. Se le erogazioni arrivano da una piattaforma di crowdfunding sulla quale l’ente propone una raccolta fondi a proprio favore, le comunicazioni non vanno effettuate, in quanto le donazioni sono state effettivamente operate da un altro soggetto.
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