Riguardano in particolare la qualifica di queste realtà, che potranno essere anche enti del Terzo settore, e i loro lavoratori.
Riguardano in particolare la qualifica di queste realtà, che potranno essere anche enti del Terzo settore, e i loro lavoratori.
Dovrebbe entrare in vigore all’inizio del prossimo anno il decreto di riordino e riforma delle disposizioni in materia di organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche. CSVnet individua tre novità fondamentali, a partire dal fatto che le organizzazioni sportive potranno assumere contemporaneamente le qualifiche previste dall’ordinamento sportivo e dalla riforma del Terzo settore. In quanto enti del Terzo settore, si sarà soggetti esclusivamente alle disposizioni relative allo svolgimento dell’attività sportiva e, per quanto riguarda gli altri aspetti, solo se compatibili con la disciplina del Terzo settore. Inoltre, lo statuto dovrà indicare lo “svolgimento stabile dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”, tenendo conto che si possono svolgere altre attività di interesse generale e che quella sportiva può non essere necessariamente l’attività principale.
Per quanto riguarda le figure accettate nelle organizzazioni sportive, sono previsti: i volontari, i lavoratori sportivi, i collaboratori amministrativo-gestionali e i lavoratori soggetti all’ordinaria disciplina. Ai volontari può essere riconosciuto un rimborso a piè di lista, ma solo a quelli degli enti del Terzo settore viene data la possibilità di un rimborso non forfettario con l’autocertificazione. Tra i lavoratori sportivi rientrano “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che […] esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (nonché) ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti […] tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
I lavoratori sportivi potranno ancora essere inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, in particolare se il loro impegno rimane inferiore alle diciotto ore settimanali (oltre a quello per le manifestazioni sportive); se il numero di ore supera questa soglia si consiglia di ricorrere a un contratto. Sempre in merito alle collaborazioni coordinate e continuative, l’organizzazione sportiva è esonerata dalla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto e dalla comunicazione mensile all’Inps quando il compenso è sotto i 5.000 euro e dall’emissione della busta paga quando esso non supera i 15.000 euro. Ai collaboratori amministrativo-gestionali si applicano le agevolazioni fiscali e previdenziali previste per quelli coordinati e continuativi ed è meglio assumerli tramite contratti a tempo indeterminato. Invece, per gli altri lavoratori dipendenti si prevede il contratto a tempo determinato di massimo cinque anni, prorogabili.
Infine, il decreto individua i soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. Tale qualifica richiede l’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche e lo svolgimento delle seguenti attività: l’attività sportiva intesa come partecipazione ad attività competitive e agonistiche organizzate dagli organismi affilianti; la formazione intesa come la partecipazione ai percorsi di qualificazione promossi dagli organismi affilianti; la didattica intesa come l’organizzazione di corsi sportivi; la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica intesa come allenamento degli atleti.
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