Riguardano gli immobili in cui si svolgono attività qualificate come meritevoli di tutela con modalità non commerciali.
Riguardano gli immobili in cui si svolgono attività qualificate come meritevoli di tutela con modalità non commerciali.
Con la legge di bilancio per l’anno 2024 sono state introdotte delle novità riguardo all’imposta municipale propria (IMU) relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività qualificate come meritevoli di tutela. Attraverso la circolare numero 2 del 16 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze le ha illustrate, come riporta Fisco e Tasse.
Innanzitutto, gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato, diverso dalle società, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario vi svolga esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o di culto con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni delle attività previste, anche in assenza di esercizio attuale delle stesse, purché questa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Il collegamento tra comodante e comodatario può essere funzionale o strutturale. È da considerare funzionale quando le attività svolte dal secondo ente rientrino tra quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali del primo ente, essendo in diretto rapporto strumentale con le finalità istituzionali di quest’ultimo. Ad esempio, il comodante svolge un’attività didattica (doposcuola, assistenza a particolari categorie di studenti…) e l’immobile concesso in comodato è utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali funzionali a quella del concedente.
La tipologia di collegamento strutturale è ravvisabile quando il comodatario utilizzi sostanzialmente l’immobile in attuazione dei compiti istituzionali del concedente, con il quale è in rapporto di diretta strumentalità, oppure quando il bene è concesso in comodato a un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura del concedente, per lo svolgimento di un’attività prevista. Ad esempio, un ente religioso civilmente riconosciuto concede un immobile di sua proprietà in comodato a una fondazione, che ha costituito per un miglior perseguimento delle proprie attività di assistenza e beneficenza.
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