Le nuove linee guida per la redazione del bilancio sociale obbligatorio

Cosa dice la recente disposizione ministeriale per gli enti del Terzo settore con entrate superiori a un milione di euro e tutte le imprese sociali.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate qualsiasi superiori a un milione di euro e tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi (quindi indipendentemente dal valore complessivo delle entrate), sono ora obbligati a redigere un bilancio sociale, seguendo le linee guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicandolo nel proprio sito internet. Gli enti del Terzo settore dovranno depositarlo presso il registro unico nazionale del Terzo settore, le imprese sociali presso il registro delle imprese.

Le linee guida sono uscite con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto del relativo decreto ministeriale del 4 luglio 2019, che ha esplicitato gli obblighi di trasparenza e informazione richiesti dalla riforma del Terzo settore nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi. Il bilancio sociale viene definito come «uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione, […] al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio».

Il bilancio sociale (che non deve essere confuso con la relazione di missione, che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio) va visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.

I principi di redazione ai quali il bilancio sociale deve attenersi sono: rilevanza (trattamento delle sole informazioni rilevanti per la comprensione dell’andamento dell’ente e dei suoi impatti economici, sociali e ambientali), completezza (inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per i principali stakeholder), trasparenza (chiarezza nella rilevazione e classificazione delle informazioni), neutralità (informazioni rappresentate in maniera imparziale), competenza di periodo (attività e risultati sociali imputabili all’anno di riferimento), comparabilità (confronti temporali e/o spaziali su aspetti propri o di altri enti), chiarezza (linguaggio comprensibile), veridicità e verificabilità (fonti dei dati), attendibilità (dati oggettivi e non sovrastimati o sottostimati), autonomia delle terze parti (indipendenza di giudizio di coloro che trattano specifici aspetti o formulano valutazioni).

Nel paragrafo 6 delle Linee guida si trovano la struttura e tutti i contenuti che un bilancio sociale deve avere. Dopo l’approvazione da parte dell’organo statutariamente competente e l’esame dell’organo di controllo che ne attesta la conformità, esso dovrà essere depositato presso gli appositi registri entro il 30 giugno di ogni anno (salvo casi specifici). Ovviamente, nulla vieta agli enti che non sono tenuti per legge a farlo di redigere un bilancio sociale, anche secondo altre forme non conformi alle Linee guida del Ministero.

Luca Frildini