Le nuove linee guida ministeriali per la raccolta fondi

Questo strumento di orientamento fornisce indicazioni e obblighi sul fundraising degli enti del Terzo settore.

Le Linee guida in materia di raccolta fondi degli enti del Terzo settore, redatte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, vogliono essere uno strumento di orientamento per tali organizzazioni nella realizzazione delle attività di raccolta fondi, definita giuridicamente per la prima volta. Come riporta Cantiere Terzo Settore, esse affermano che le risorse raccolte devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività di interesse generale proprie dell’ente. La raccolta fondi può avvenire attraverso l’erogazione liberale di denaro o beni oppure il pagamento di beni o servizi di modico valore. Essa è pianificabile anche in forma organizzata e continuativa e può prevedere l’impiego di risorse sia proprie (dipendenti e volontari) che di terzi.

La raccolta fondi deve essere realizzata in modo trasparente, per cui è vincolante fornire ai donatori tutte le informazioni necessarie sull’utilizzo della donazione e sull’attività a cui è destinata, ovvero:
– la figura del legale rappresentante dell’ente e un riferimento (un ufficio o una persona) da contattare per avere informazioni;
– la durata della raccolta, l’ambito territoriale e, se possibile, l’ammontare progressivo dei proventi;
– le categorie dei beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell’ente ai quali saranno destinate le donazioni;
– in caso di raccolta per un progetto specifico: l’obiettivo dei fondi da raccogliere, la destinazione delle risorse raccolte se non potrà essere realizzato, la destinazione di eventuali eccedenze, i tempi previsti per la sua realizzazione;
– le modalità con cui eseguire la donazione e gli eventuali benefici fiscali.

Le linee guida definiscono, in modo né esaustivo né cogente, le principali tecniche di raccolta fondi (dalle donazioni on line al merchandising, dagli eventi ai lasciti testamentari), fornendo le indicazioni per il loro utilizzo. Poi, nel documento si trovano gli obblighi di rendicontazione, che si distinguono a seconda che l’attività di raccolta fondi abbia il carattere dell’abitualità o dell’occasionalità. Gli schemi di bilancio predisposti dal ministero contemplano infatti una macrovoce in cui indicare le relative entrate e uscite. Gli enti del Terzo settore non commerciali che hanno adottato il rendiconto gestionale (obbligatorio per chi ha entrate pari ad almeno 220.000 euro) devono anche inserire una sua descrizione nella relazione di missione. Solo con le raccolte pubbliche occasionali di fondi c’è l’obbligo per tutti questi enti di redigere un rendiconto corredato da una relazione illustrativa, da allegare al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e da depositare al Runts entro il 30 giugno di ogni anno. Nelle ultime due pagine delle linee guida si trova un modello utilizzabile in questi casi.