Il Codice del Terzo Settore definisce precisamente le caratteristiche dell’attività di volontariato.
Il Codice del Terzo Settore definisce precisamente le caratteristiche dell’attività di volontariato.
Il Codice del Terzo Settore ha definito precisamente le caratteristiche dell’attività di volontariato. I volontari che svolgono la propria opera in modo gratuito, spontaneo e non occasionale devono essere iscritti dall’Ente del Terzo Settore per cui agiscono in un apposito registro (prima era previsto solo per le Organizzazioni di Volontariato). Invece, chi lo fa in modo discontinuo e unicamente in supporto all’attività degli organi sociali dell’organizzazione non è da considerarsi volontario ai sensi del Codice.
I volontari possono essere destinatari esclusivamente di rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ma questi non devono superare i 10 euro giornalieri e 150 euro mensili; i rimborsi forfettari sono vietati. Queste disposizioni non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Inoltre, il volontario, sia occasionale che non occasionale, deve essere assicurato dall’Ente del Terzo Settore contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento dell’attività. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra ente e amministrazioni pubbliche, con oneri a carico delle ultime. Oltre alle Organizzazioni di Volontariato, rientrano per la prima volta anche le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus di opzione, le quali entro il 3 agosto 2019 dovranno scegliere se essere Enti del Terzo settore.
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