Il nuovo obbligo di trasparenza sui contributi pubblici per gli enti non profit

Associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali dovranno pubblicare sul proprio sito web le somme percepite dagli enti pubblici.

In seguito all’introduzione con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza di nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una serie di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, con la circolare dell’11 gennaio, gli adempimenti relativi.

La legge prevede che le associazioni e le fondazioni nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (nell’attuale fase transitoria verso al piena applicazione del Codice del Terzo settore), le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, debbano provvedere a pubblicare nei propri siti web (se non esistente, anche sui social media o sul sito della rete associativa alla quale l’ente aderisce) le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti se superiori a 10.000 euro.

Invece le imprese, comprese le cooperative sociali, devono adempiere all’obbligo attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato (se esistente). Se un’impresa si rivela inadempiente, può essere obbligato a restituire al soggetto erogante la somma ricevuta.

In generale, questo obbligo è applicabile solo a partire dal 2019, quindi relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio 2018. Andranno considerate solo le somme effettivamente introitate da quel momento, indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono. Inoltre, il limite di 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, ovvero relativamente al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Di conseguenza, l’obbligo di pubblicazione scatterà solo quando tale cifra sarà raggiunta o superata.

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica per ragioni di immediata comprensibilità per i lettori, devono contenere i seguenti elementi:
– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
– denominazione del soggetto erogante;
– somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
– data di incasso;
– causale.

Luca Frildini