Dalla pedofilia al patrimonio: le novità sui reati penali nella Chiesa

Con la costituzione apostolica “Pascite gregem Dei” Papa Francesco ha riformato il Codice di diritto canonico.

In un’epoca di cambiamento, per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa occorre dare ai suoi pastori e ai superiori delle singole comunità gli strumenti salvifici e correttivi più adatti. Le leggi ecclesiastiche, la cui osservanza è doverosa per l’intero Popolo di Dio, servono infatti per intervenire con carità pastorale a evitare mali più gravi e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza. Per questo, dopo un lungo percorso collegiale iniziato nel 2007 con Benedetto XVI, martedì Papa Francesco ha presentato la costituzione apostolica Pascite gregem Dei con la quale viene riformato il libro VI del Codice di diritto canonico promulgato da san Giovanni Paolo II nel 1983. Il pontefice ha spiegato:

«In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l’esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. […] Invero la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali.

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Nella conferenza stampa di presentazione, mons. Filippo Iannone, presidente del Pontificio consiglio per i Testi legislativi, ha informato che con la revisione del diritto penale sono state introdotte nuove fattispecie delittuose, come quelle in materia economico-finanziaria, e nuove pene, tra cui l’ammenda, il risarcimento del danno e la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica. Tra le novità, si è stabilito la possibilità di applicare la pena della sospensione a tutti i fedeli e non più solo ai chierici. Importante l’intervento in materia di abusi sessuali su minorenni e reati di pedopornografia, che passano da essere “delitti contro obblighi speciali” a “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona”, i quali tra l’altro vengono estesi anche ai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa.

Il segretario mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru ha aggiunto che sono stati incorporati al Codice reati in vigore ma non ancora presenti in esso, come la tentata ordinazione di donne e la consacrazione con fine sacrilego delle specie eucaristiche; fattispecie già esistenti ma non accolte nella sua ultima versione, tra cui la corruzione in atti di ufficio e l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; delitti nuovi, come l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato e i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione.