Papa Francesco perfeziona la procedura contro gli abusi sessuali

Dopo il periodo ad experimentum è stata promulgata la versione definitiva della lettera apostolica “Vos estis lux mundi”.

Dopo una sperimentazione che è durata quasi quattro anni, la lettera apostolica in forma di motu proprio di Papa Francesco Vos estis lux mundi (Voi siete la luce del mondo), che stabiliva l’obbligo da parte di chierici e religiosi di segnalare gli abusi sessuali e d’autorità commessi da persone di Chiesa e condannava le omissioni di cardinali, vescovi e superiori religiosi, è stata promulgata in una versione definitiva. Il documento, che abroga il precedente del 2019 ed entrerà in vigore il prossimo 30 aprile, contiene una serie di aggiornamenti basati sulle consultazioni delle conferenze episcopali e dei dicasteri della Curia romana in merito alle procedure per prevenire e contrastare il deplorevole fenomeno. Le modifiche sono state rese necessarie anche per armonizzare questo testo con le riforme introdotte nel frattempo, in particolare la revisione del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, le modifiche al Libro VI del Codice di diritto canonico e la costituzione apostolica sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo Praedicate Evangelium.

Clicca qui per leggere La nuova legge di Papa Francesco sull’obbligo di segnalare gli abusi sessuali

Come riporta Vatican News, una novità importante riguarda l’elenco delle figure alle quali si riferisce la normativa: oltre a cardinali, patriarchi, vescovi, legati pontifici, superiori religiosi e chierici preposti alla guida di una Chiesa particolare o di una prelatura personale, ci sono i «fedeli laici che sono o sono stati moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede apostolica, per i fatti commessi» mentre erano in carica. Poi, mentre nella versione precedente della lettera apostolica erano indicate come vittime, oltre ai minori, le “persone vulnerabili”, ora si parla di “adulti vulnerabili”, ovvero «ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa».

Riguardo alla parte che regolamenta la segnalazione del presunto abuso, mentre nella fase ad experimentum solo a colui che lo denunciava non poteva essere imposto alcun vincolo di silenzio, ora questa tutela è stata estesa «alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni». La nuova versione rafforza inoltre «la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte», nonché la presunzione di innocenza per chi è indagato. Infine, il motu proprio specifica che diocesi ed eparchie devono dotarsi di «organismi o uffici [prima si parlava genericamente di «sistemi stabili»] facilmente accessibili al pubblico per la recezione delle segnalazioni» e che il compito di procedere con l’indagine è del vescovo del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti denunciati.