Partita Iva e associazioni, importanti cambiamenti dal 1° gennaio

Prestazioni di servizi e cessioni di beni agli associati diventeranno rilevanti ai fini dell’Iva e da classificare come esenti o imponibili.

Aggiornamento. L’applicazione del nuovo regime di esenzione e imponibilità dell’Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi è stato rinviato al primo gennaio 2026 a seguito dell’approvazione del decreto legge cosiddetto Milleproroghe da parte del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024.

Dal primo gennaio 2025, gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la Partita Iva, in quanto queste diventeranno rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Come si legge su Cantiere Terzo Settore, tale novità riguarderà organizzazioni come le associazioni di promozione sociale (Aps), gli altri enti del Terzo settore (Ets) in forma associativa, le associazioni generiche, le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

Sono escluse dall’obbligo, oltre a tutte le Onlus, le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività rilevante ai fini dell’Iva, ovvero quelle che hanno solamente entrate non qualificabili come corrispettivo, quali ad esempio quote associative, erogazioni liberali (donazioni), contributi dei soci non erogati a fronte di prestazione di servizi o cessione dei beni, contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo.

Le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva possono classificarsi in due modi: esenti, ovvero rilevanti ai fini dell’Iva e dei relativi adempimenti ma non gravati dall’imposta, in relazione alla particolare natura dell’attività o dell’ente che la realizza; imponibili, ovvero rilevanti ai fini dell’Iva e dei relativi adempimenti e gravati dell’imposta, applicata sulla base dell’aliquota prevista dalla legge in relazione all’attività svolta.

Vengono considerate in regime di esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti anche se rese nei confronti di associazioni che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali verso pagamento di corrispettivi specifici. In questo caso rientrano, oltre a quelle politiche, sindacali, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, le associazioni religiose.

Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) hanno attualmente la possibilità (non l’obbligo) di adottare il regime forfettario dei contribuenti minimi per le operazioni rilevanti ai fini Iva. Condizione necessaria per accedervi è che i ricavi, calcolati per anno solare, non superino il tetto dei 65.000 euro. Così, Odv e Aps possono non applicare l’Iva sulle operazioni svolte, ma, allo stesso tempo, non è permesso loro di detrarre l’Iva sugli acquisti.

Cantiere Terzo Settore ha preparato un utile schema per un primo orientamento tra attività esenti e imponibili: