Quali sono le attività caritatevoli degli enti del Terzo settore

Un regolamento ministeriale le individua tra quelle di interesse generale e disciplina i pagamenti delle erogazioni liberali.

Il Regolamento di individuazione delle attività caritatevoli tra quelle di interesse generale, elencate dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore, delimita la deroga alla disciplina sui servizi di pagamento in caso di erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore. Tale regolamento (pubblicato con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali numero 171 del 19 settembre 2022) si applica alle operazioni di pagamento disposte da o tramite un dispositivo elettronico, nell’ambito di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale ricollegabili a quelle caritatevoli.

Queste operazioni di pagamento devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che consenta a un utente della rete o del servizio di eseguirle addebitandole alla relativa fattura o al conto pre-alimentato dell’utente stesso presso il medesimo fornitore di reti o servizi, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi cinquanta euro e il valore complessivo delle operazioni non superi trecento euro mensili.

Sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
– cooperazione allo sviluppo;
– alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
– accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
– protezione civile.

Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, questo regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome.