Il decreto del Ministero dell’Ambiente disciplina criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle CER.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente disciplina criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle CER.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che disciplina «le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile» e definisce «criteri e modalità per la concessione dei contributi» erogati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è entrato in vigore il 24 gennaio 2024. Il provvedimento individua due vie per promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) in Italia.
Innanzitutto, sono previsti dei contributi «sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile» (CACER), i quali saranno disponibili fino al raggiungimento di una potenza incentivata totale pari a 5 GW e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027. Per tutte le CER sono programmati incentivi in due forme diverse: «una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER [fonti di energia rinnovabili] e autoconsumata virtualmente dai membri della CER», riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per un periodo di venti anni e costituita da una parte fissa e una variabile; «un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata», definito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e variabile in funzione di determinazioni annuali.
Poi, il decreto contiene le disposizioni per «l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia». Queste norme possono essere applicate per la realizzazione di una potenza complessiva pari ad almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh all’anno, comunque nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili dal PNRR e fino al 30 giugno 2026. Importante sottolineare che le due categorie di benefici economici qui presentate sono tra loro cumulabili.
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