Non sempre una parrocchia o un istituto può accedere alla detrazione del 110% per la riqualificazione di un edificio.
Non sempre una parrocchia o un istituto può accedere alla detrazione del 110% per la riqualificazione di un edificio.
Non sempre un ente ecclesiastici o religioso può usufruire del cosiddetto superbonus. L’Agenzia delle Entrate, interpellata da una parrocchia sul proprio caso specifico, ha fornito un chiarimento sulle disposizioni che disciplinano la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ripartita in cinque quote annuali di pari importo) per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di un edificio. Innanzitutto, questi interventi si suddividono in trainanti, ovvero principali, e trainati, ossia quelli secondari le cui spese sono sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione di quelli principali.
Gli immobili ammessi all’agevolazione sono:
– parti comuni di edifici residenziali in condominio (interventi sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Gli interventi trainanti riguardano:
– l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
– miglioramenti antisismici e di riduzione del rischio sismico.
Gli interventi trainati, invece, comprendono:
– l’efficientamento energetico, effettuato congiuntamente all’isolamento termico delle superfici opache o alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, effettuata congiuntamente all’isolamento termico delle superfici opache o alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché a miglioramenti antisismici e di riduzione del rischio sismico;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, effettuata congiuntamente all’isolamento termico delle superfici opache o alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Tenuto conto di tutte queste specifiche, per quanto riguarda gli enti non profit il superbonus si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali o delle provincie autonome. Gli enti ecclesiastici e religiosi, quindi, non sono espressamente indicati tra i soggetti beneficiari e potranno usufruire della detrazione solo se rientrano tra quelli indicati. In questi casi, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile, ferma restando la necessità che siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Se un ente non rientra tra i soggetti ammessi, può beneficiare del superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino. Comunque, gli enti ecclesiastici e religiosi possono accedere alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus), antisismici (sismabonus) e di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti.
Leggi anche L’ecobonus e le altre detrazioni per parrocchie ed enti non profit
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