Per una Asd o Ssd avere la qualifica di ente del Terzo settore o di impresa sociale porterà molti vantaggi.
Per una Asd o Ssd avere la qualifica di ente del Terzo settore o di impresa sociale porterà molti vantaggi.
La legge di riforma dell’ordinamento sportivo, entrata in vigore il 2 aprile 2021, introduce diverse novità non solo per gli enti sportivi professionistici, ma anche per quelli dilettantistici, oltre che per il lavoro sportivo. Molto probabilmente, la data sarà prorogata al 1° gennaio 2022, fatta eccezione per la maggior parte delle disposizioni lavoristiche che saranno efficaci dal 1° luglio 2022. Inoltre, si parla già di possibili modifiche.
Come si legge su Cantiere terzo settore, il decreto chiarisce che un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) o una società sportiva dilettantistica (Ssd) può mantenere o assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) o di impresa sociale. L’assunzione della doppia qualifica consente di partecipare ai percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con la pubblica amministrazione, di sottoscrivere convenzioni, di poter godere di contributi pubblici stabili, di garantire ai donatori maggiori agevolazioni fiscali, di accedere ad agevolazioni fiscali.
L’attività prevalente di una Asd o Ssd che sia anche Ets o impresa sociale deve risultare quella sportiva, soprattutto nel caso in cui portino avanti anche proposte culturali, come corsi di musica, ed educative, ad esempio il doposcuola. In questo caso, la scelta della doppia qualifica risulta particolarmente vantaggiosa. Per le attività diverse da quelle sportive, il decreto introduce il vincolo della secondarietà, che dovrà essere definito in un decreto attuativo e, forse, riguarderà soglie di ricavi e di costi.
In generale, questi enti possono erogare compensi sportivi, in quanto non espressamente vietato dal codice del Terzo settore. Per le associazioni di promozione sociale in particolare, è richiesto il rispetto di un rapporto tra lavoratori e soci o volontari. Questo, però, riguarda solo i dipendenti e i parasubordinati con una posizione assicurativa aperta, non i lavoratori con forme di collaborazione coordinata continuativa, di natura autonoma occasionale o professionale. I collaboratori sportivi, quindi, sembra non vadano computati. Comunque, siccome la disciplina del lavoro sportivo entrerà in vigore a metà dell’anno prossimo, occorre aspettare per sapere qualcosa di più.
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