Il Tar Lazio fa chiarezza sul rapporto Stato-Enti Locali nella gestione dell’accoglienza.
Il Tar Lazio fa chiarezza sul rapporto Stato-Enti Locali nella gestione dell’accoglienza.
Il “sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (“Sprar”), divenuto poi “sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” (“Siproimi”) si caratterizza per una forma di collaborazione tra l’amministrazione statale e gli enti locali destinatari dei contributi per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e si concretizza in un modulo convenzionale inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto viene in rilievo un accordo tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con la conseguente devoluzione di eventuali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2, del Codice del processo amministrativo: è la massima della sentenza Tar Lazio, 26.2.2025, sez. I-ter, n. 4253, riportata sul sito della Giustizia amministrativa.
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