Contributi per conciliare le esigenze dei professionisti con la nascita di un figlio

Area: Regione Friuli Venezia Giulia | Senza scadenza | Settori: sociale, diritti

Scadenza

Senza scadenza

Territorio a cui è rivolto

Regione Friuli Venezia Giulia

Chi eroga il contributo

Regione Friuli Venezia Giulia

Finanziamento complessivo

Contributo per singolo progetto

50% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili.
È elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei seguenti casi:
– famiglia monogenitoriale;
– nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi;
– nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap grave.

A chi è rivolto

Il bando è rivolto alle persone che soddisfino i seguenti requisiti:
– residenza nel Friuli Venezia Giulia;
– età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo;
– situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 35.000,00 euro;
– svolgimento di un’attività esclusivamente professionale in forma individuale, associata o societaria con studio o sede operativa stabile in Friuli Venezia Giulia.
Gli interessati non devono essere:
– lavoratori dipendenti, neppure a tempo determinato o part-time;
– collaboratori di impresa familiare;
– artigiani;
– commercianti;
– coltivatori diretti;
– titolari di impresa;
– amministratori di società di persone, escluse quelle tra professionisti;
– amministratori di società di capitali.

Che cosa finanza

L’intervento di sostituzione o di collaborazione può essere attivato:
– per la nascita di un figlio, per 6 mesi anche frazionabili nel tempo, dopo aver terminato il periodo di astensione obbligatoria ed entro i tre anni di vita del bambino ovvero, in caso di affidamento o adozione, entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età
– per la nascita di un figlio con handicap grave, per 12 mesi anche frazionabili nel tempo, dopo aver terminato il periodo di astensione obbligatoria ed entro gli otto anni di vita del bambino ovvero, in caso di affidamento o adozione, entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Con l’intervento di sostituzione il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, la totalità delle proprie attività lavorative. Con l’intervento di collaborazione il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, una parte delle proprie attività lavorative.

Informazioni

Se sei alla ricerca di contributi e hai domande riguardo alla partecipazione ai bandi, scrivi a ReteSicomoro.