Sono ammissibili al contributo della Fondazione:
enti pubblici solo nel caso in cui propongano progetti in stretta collaborazione (preferibilmente in partenariato) con enti del terzo settore (ETS) o con organizzazioni private senza scopo di lucro con esperienza pregressa nell’ambito di intervento previsto dal progetto, e si impegnino a cofinanziare l’intervento in modo incrementale e al di fuori della propria attività istituzionale;
enti del Terzo Settore di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al RUNTS;
altri enti privati senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi civici, solidaristici e di utilità sociale e comprovano le loro esperienze, competenze e conoscenze;
enti esercenti imprese strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381; g) le imprese sociali di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;
le parrocchie.