Realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici.
Possono essere ammessi a contributo gli interventi realizzati su edifici presenti nel territorio comunale che siano luoghi di culto e relative pertinenze.
Per edifici di culto e relative pertinenze si intendono: gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze; gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (es. immobili per l’esercizio del Ministero pastorale e destinati all’abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa). Nelle pertinenze di edifici di culto sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive. Le attività che vi si svolgono non devono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopi di lucro; non rientrano pertanto negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorchè gestite dall’ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.
Possono essere ammessi a contributo gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della “qualificazione edilizia” di cui all’art. 7, comma 4 lett. a), della L.R. 24/2017 quali:
manutenzione ordinaria (limitatamente a talune tipologie di interventi) e straordinaria, cambio d’uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione anche senza demolizione con ampliamento o interventi di nuova costruzione in area di pertinenza;
interventi funzionali al miglioramento dell’efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’agibilità;
interventi straordinari di cura delle aree porticate e pulizia straordinaria dei muri di pertinenza degli edifici religiosi (anche se non complementari ad uno degli interventi predetti) in quanto assimilabili agli interventi di restauro e risanamento conservativo.